Visto l'art. 78, comma 11, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'emanazione di un decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per stabilire le
modalita' di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle
attivita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
19 maggio 1999, nonche' i criteri per il riconoscimento del beneficio
previdenziale per i lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente
mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita'
dell'usura che queste presentano;
Visto l'art. 78, commi 8, 12 e
13, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera
f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374;
Visto l'art. 1, commi da 34 a 38,
della legge 8 agosto 1995, n.335;
Visto l'art. 59, comma 11, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto 19 maggio 1999,
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per
la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1.
1. Per ottenere il riconoscimento
dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianita'
contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2
del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della sanita' e per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, gli interessati devono presentare
all'ente previdenziale di appartenenza, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, a pena di decadenza, domanda corredata da una
documentazione atta a comprovare oggettivamente l'espletamento delle predette
mansioni, sulla base degli elementi tratti da:
- busta paga relativa a periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio;
- libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte
dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio e la
prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore
gravita' dell'usura; avuto riguardo all'attivita' svolta dal lavoratore, trale
cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite, tali
ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata
superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;
- dichiarazione dell'ufficio del lavoro o di altra autorita' competente.
2. Per l'esposizione alle alte
temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo
all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, la documentazione presentata
dovra' comprovare l'esistenza delle condizioni non inferiori a quelle previste
dall'allegata tabella 1.
3. Le assenze per malattia e
infortunio sono considerate utili nel periodo da valutare come particolarmente
usurante.
4. Le domande possono essere
presentate anche incostanza di rapporto di lavoro.
5. Gli effetti previdenziali sono
tenuti a comunicare ai richiedenti, nel piu' breve tempo possibile, il
provvedimento assunto sulle domande stesse, con l'avvertenza che per il
conseguimento della pensione, gli interessati devono cessare l'attivita'
lavorativa dipendente.
6. La decorrenza della pensione
e' stabilita secondo le vigenti disposizioni.
Art. 2.
1. I benefici derivanti
dall'attuazione della normativa indicata in premessa possono essere riconosciuti
per le mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del citato decreto 19
maggio 1999, svolte nel periodo compreso tra l'8 ottobre 1993, data di entrata
in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ed il 31 dicembre 2001
ed a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianita' o di
vecchiaia, di cui all'art. 78, comma 8, lettera b), numeri 1, 2 e 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2001 ed in
ogni caso entro i limiti della disponibilita' di cui al comma 13 dello stesso
art. 78.
Art. 3.
1. Le domande di accesso alle
prestazioni, formulate nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui
all'art. 1, sono prese in esame dagli enti interessati e definite dando
priorita' alla maggiore eta' anagrafica e, in caso di pari eta, alla maggiore
anzianita' contributiva.
Il presente sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2001
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
SALVI
p.Il MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SOLAROLI