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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 55, comma 1,
recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi al fine di
ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
Visto l'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come
modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera b), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del
citato decreto legislativo, possono essere emanate disposizioni correttive ed
integrative del decreto medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4
aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
1. All'articolo 13, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli ultimi due
periodi sono sostituiti dal seguente: "Per la determinazione della
corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalita' e
i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di
cui alla "tabella dei coefficienti e per il grado percentuale di
menomazione.".
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica ai danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie professionali denunciate a
decorrere dal 25 luglio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a
norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1o marzo 2000.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costutuzione conferisce tra l'altro al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Il testo del comma 1 dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni
per il riordino degli enti previdenziali), cosi' recita:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine
di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1o gennaio
2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, in seguito denominato "testo
unico", dalle seguenti gestioni separate:
1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attivita' commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di
produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; per le
attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita'
ausiliarie;
4) altre attivita' di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti
pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), dei criteri
di classificazione dei datori di lavoro di cui all'art. 9 del testo unico;
c) previsione delle tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a),
anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' del tasso di
infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'art. 40,
terzo comma del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui
alla lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche per
le attivita' svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' previsione della modifica dell'art.
2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio
integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni
per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile,
salvo quanto disposto dall'art. 118 del testo unico, fermo restando che tali
retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge
stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la
liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse,
dell'art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e
146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e
predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in
materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi
medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento
delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e piu' precise metodiche o
strumentazioni d'indagine, purche' non riconducibile a dolo o colpa grave e
fermo restando il potere di revisione dell'istituto, ai sensi degli articoli 83,
137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilita' delle
rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuta
dai lavoratori autonomi del datore agricoltura, nonche' dell'aliquota
contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni
successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificita' che
caratterizzano il settore ed ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicita'
della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;
i) previsione fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo
unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, ancorche' vi siano previsioni contrattuali o di
legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale
ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del
testo unico, nonche' ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi
specifici individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi
ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle
spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse
economiche, la cui entita' sara' definita con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, diretto a sostenere e finanziare, in tutto o in
parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle
piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di
sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire
l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del
1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici,
multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque
in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorita' che
dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da
parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente
comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalita' di formulazione dei
progetti ed i termini di invio, nonche' l'entita' delle risorse che annualmente
l'Istituto destinera' al finanziamento ed al sostegno dei progetti di
adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica
dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate
professionali anche quelle non comprese nell'elenco delle quali il lavoratore
dimostri l'origine lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema
misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di
tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente
legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della
contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine
di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della
gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL
nonche' quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di
revendita a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL
spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro
o malattia professionale, ai sensi dell'art. 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della
destinazione da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio
organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni,
di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di
lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di
riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonche' per sostenere
o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalita' approvati
dal consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i
progetti di cui alla lettera l), progetti per l'abbattimento delle barriere
architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e
artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del
lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del casellario centrale
infortuni, prevedendo:
1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e provati di
forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di
comunicare al casellario le informazioni necessarie per identificare il
soggetto, la cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi nei modi e nei
termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;
2) l'obbligo per il casellario di fornire ai
soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di
precedenti, con modalita' che utilizzino nella misura massima possibile le
moderne tecnologie comunicative;
3) un ordinamento del casellario che, ferma restando la utilizzazione dei
servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una
separata gestione nell'ambito del bilancio del-l'INAIL e di un organo di Governo
e gestione espressione dei soggetti interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di
sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno
biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di
disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione
amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio in
itinere che recepisca i principi
giurisprudenziali consolidati in materia".
- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, si veda in nota al titolo.
- Il comma 2 dell'art. 55 della legge gia' citata n. 144/1999, come modificato
dall'art. 78, comma 26, lettera
b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e' il
seguente:
"2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal
Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni
parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del
termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato
rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della
delega. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al
comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro due anni, dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi medesimi".
Nota all'art. 1:
- Il comma 2 dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 38/2000, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro
e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL
nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della
prestazione di cui all'art. 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita' psicofisica di cui al
comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni,
comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed
inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in
rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno
biologico . Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'eta'
dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto
dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto
all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle
conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla
retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella
dei coefficienti , che costituiscono indici di determinazione della percentuale
di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze
patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di
appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita' dello stesso. Per la
determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione,
determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene
moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti e
per il grado percentuale di menomazione".
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